STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL FARO DELLA VITA(FDV)
TITOLO I
Denominazione, Sede, Scopo, Durata
Art. 1) E' costituita con
sede legale in Mestre (Ve) , Via Torre Belfredo n.122 l'Associazione
denominata "Ilfarodellavita", e più brevemente FDV.
La sede operativa risulterà invece collocata presso un sito Web, all'uopo istituito o già esistente.
Art. 2) Ilfarodellavita è un'associazione che tende al raggiungimento del benessere mentale e fisico dei suoi associati.
E' una associazione non commerciale e senza finalità di lucro.
Lo sviluppo della Associazione Ilfarodellavita è strettamente
correlato all’uso di strumenti informatici da parte dei suoi
associati.
E' senza scopo di lucro, a carattere volontario, democratico ed
unitario, senza discriminazioni di tipo politico, religioso, o di
razza, ha per scopo quello di migliorare le condizioni di vita e
più specificatamente:
- Produrre,
realizzare, diffondere, organizzare e gestire tutto quanto mira al
raggiungimento del benessere psicofisico; sviluppare tutte le
manifestazioni legate a questa tematica, assumere incarichi da Enti
pubblici e privati per qualsiasi tipo di manifestazione, artistiche,
culturali, educative, sportive, turistiche, inerenti all'oggetto della
associazione e inoltre come l'organizzare, a puro titolo di esempio e
senza esclusione di quelli non citati, feste private e pubbliche con o
senza servizio di catering, festivals, rassegne ed attività
didattiche.
- Incentivare e
diffondere la conoscenza degli stati di insofferenza e i metodi per
contrastarli, come, a puro titolo di esempio e senza esclusione di
quelle non citate, pubblicazioni, corsi , mostre e convegni.
- Affidare a
professionisti specializzati appositi spazi per divulgare metodologie
per superare stati di ansia, depressione, attacchi di panico, ecc. ,
nonché quelle altre discipline funzionalmente connesse
all’oggetto indicato.
- Promuovere e
partecipare ad iniziative di studio, di ricerca, quali convegni,
congressi, seminari, stages, etc; pubblicare testi, atti e documenti,
sia in forma occasionale che periodica in qualità di editorie
nella persona del Presidente, su materie che costituiscano o integrino
lo scopo dell'Associazione. La quale potrà altresì, in
relazione, agli scopi suddetti, fare qualsiasi operazione immobiliare,
mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, assumere e concedere
partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese e
aziende aventi scopi uguali, affini od integrativi.
- Curare uffici
stampa, servizi logistici e rapporti editoriali e pubblicitari, sia
interni che esterni, direttamente o incaricando professionisti dei vari
settori, nell'ambito degli scopi dell’Associazione.
- Promuovere ogni
altra iniziativa ritenuta dal Consiglio Direttivo valida e idonea a
favorire il raggiungimento dello scopo sociale.L'Associazione,
al fine di raggiungere il proprio scopo, istituirà tutti i
servizi ritenuti necessari. L'Associazione può affiliarsi o
aderire ad altre Associazioni e/o Enti che si propongono scopi e
finalità analoghi.
Art. 3) L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere
sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria ai sensi
dell’art. 30.
TITOLO II
Soci
Art. 4) Il numero dei soci dell’Associazione Ilfarodellavita è illimitato.
Art. 5)
All’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e/o
stranieri di ambo i sessi, purché risultino di buona condotta
morale e civile, interessati a collaborare per il raggiungimento degli
scopi che l’Associazione si propone.
Art. 6) I soci sono suddivisi in quattro categorie:
- Onorari
- Ordinari
- Fondatori
- Sostenitori
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, indipendentemente dalla quota versata.
Tutti i soci maggiori di
età hanno diritto di voto alle Assemblee per
l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Vige il
principio del voto singolo di cui all’art. 2532 del Codice
Civile.La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è
rivalutabile. E’ esclusa ogni limitazione in funzione della
temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 7) L’ammissione a socio è soggetta alle seguenti norme:
- Il
candidato deve presentare domanda tramite e-mail e dichiarare di
attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi
direttivi;
- La domanda del socio minore di età dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria potestà;
- L’ammissione a socio è altresì subordinata al pagamento della quota di iscrizione.
Art. 8) La qualifica di socio cessa per le seguenti cause:
- Dimissioni che debbono essere notificate al Consiglio Direttivo dell’Associazione a mezzo e-mail.
- Morosità
nel pagamento della quota sociale. In questo periodo di tempo il socio
non fa parte a nessun titolo dell’Associazione. I soci decaduti
per morosità potranno essere riammessi in base alla decisione
del Consiglio.
- Radiazione
dall’albo dei soci. Questa misura disciplinare è applicata
per gravi mancanze a giudizio del Consiglio e a maggioranza dei quattro
quinti dei membri. Il provvedimento relativo sarà comunicato al
socio mediante e-mail inviata dal Presidente.I
soci radiati potranno ricorrere entro quindici giorni dalla
comunicazione di cui sopra contro il provvedimento, chiedendo al
Consiglio la convocazione di un’assemblea straordinaria. Il
giudizio dell’Assemblea è inappellabile. Nel periodo che
intercorre tra la data di presentazione del ricorso e la deliberazione
dell’Assemblea, il socio mantiene ogni diritto all’interno
dell’Associazione.
- Il Consiglio
potrà applicare ai soci che si rendessero colpevoli di
infrazione al decoro, alle clausole dello Statuto o ai Regolamenti
stabiliti dal Consiglio stesso, sia l’ammonizione sia la
sospensione dei diritti dei soci per quel periodo di tempo che
riterrà opportuno.
- Per mancato rinnovo della tessera sociale alla scadenza fissata annualmente dal Direttivo.
TITOLO III
Fondo comune
Art. 9) Il fondo comune è indivisibile ed è costituito:
- Dalle quote sociali di iscrizione;
- Dalle quote sociali annuali;
- Da contributi, erogazioni e lasciti diversi di soci e terzi;
- Dal patrimonio mobiliare, immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- Dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati;
- Da tutte le altre entrate che possono provenire all’Associazione nello svolgimento delle sue attività.
Art. 10) L’ammontare
della quota annuale relativa ai soci, è stabilito dal Consiglio
Direttivo ogni esercizio finanziario.
Art. 11) È
obbligatorio redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie; una volta approvato
il rendiconto dovrà essere pubblicato nel sito Web ove ha
è ubicata la sede operativa della associazione, per poter essere
consultato da chiunque appartenente l’associazione.
Art. 12) L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Art. 13) È fatto
divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
TITOLO IV
Organi sociali
Art. 14) Gli organi sociali dell’Associazione sono:
- IL’Assemblea generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
Vige il principio della libera eleggibilità degli organi amministrativi.
Capo 1-Assemblea
Art. 15) L’Assemblea
è l’organo sovrano che regolarmente costituito rappresenta
tutti gli associati o partecipanti e le deliberazioni da esso adottate
in conformità allo Statuto che vincolano tutti gli assenti o
dissenzienti. L’Assemblea può essere convocata sia in sede
ordinaria sia straordinaria.
Luogo dell’Assemblea
è una apposito spazio Web all’uopo predisposto, e che
dovrà essere comunicato nella pagina Web riservata alle
assemblee .
Art.16) L’Assemblea
è convocata dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente
e, in mancanza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio
Direttivo a ciò autorizzato dal Presidente.
Essa si tiene in sede
ordinaria almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi
alla chiusura dell’esercizio, inoltre può essere convocata
tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o sia
fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da
almeno 1/5 degli associati per:
- Deliberare la relazione organizzativa, di gestione e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- Approvare il bilancio preventivo dell’esercizio in corso e di quello consuntivo dell’esercizio precedente;
- Rinnovare le cariche sociali;
- Deliberare su
tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione
riservati alla sua competenza dal presente Statuto, o sottoposti al suo
esame dal Consiglio Direttivo.
Si
tiene in sede straordinaria, oltre che per i casi previsti dal presente
Statuto, per eventuali modifiche allo Statuto sociale e per lo
scioglimento dell’Associazione.
Art. 17) Gli avvisi di
convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria dovranno
essere pubblicati, con il relativo ordine del giorno,
nell’apposita pagina Web presso la Sede operativa, almeno cinque
giorni prima della data fissata dal Consiglio Direttivo. Le delibere
assembleari dovranno essere pubblicate nella pagina specifica del sito
Web della sede operativa..
Art. 18) Possono intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con le quote sociali.
Ogni socio ha diritto ad un
voto in base all’art. 2532 del Codice Civile e può farsi
rappresentare per delega inviata via e-mail da un altro socio. Nessun
socio può avere più di due deleghe. La qualifica di socio
non è cedibile.
Art. 19) L’Assemblea
ordinaria in prima convocazione, è validamente costituita
qualora siano presenti i due terzi dei soci in regola con le quote
sociali. Qualora ciò non avvenisse, l’Assemblea
dovrà essere nuovamente convocata.
Nell’avviso di
convocazione dell’Assemblea potrà essere già
fissata la seconda convocazione con l’intervallo di almeno
un’ora. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria
è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci
intervenuti. L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in
seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti.
Art. 20) L’Assemblea
straordinaria è validamente costituita in prima convocazione
qualora siano presenti almeno i due terzi dei soci e in seconda
convocazione con l’intervento di almeno un terzo dei soci e
delibera sempre a maggioranza assoluta dei voti presenti.
Art. 21) Le Assemblee sono
presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o da un
membro del Consiglio Direttivo più anziano. Il Presidente
dell’Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due
scrutatori scegliendoli tra i soci presenti. Di ogni Assemblea si
dovrà riportare il verbale su apposita pagina del sito Web.
Art. 22) Le proposte che i
soci intendono portare all’ordine del giorno dell’Assemblea
generale ordinaria debbono essere presentate via e-mail al Consiglio
Direttivo almeno il giorno precedente la data di svolgimento
dell’Assemblea stessa.
Capo 2-Consiglio Direttivo
Art. 23)
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri scelti tra i
soci ordinari. Il Consiglio rimane in carica dieci anni ed i suoi
membri sono rieleggibili. Le deliberazioni del Consiglio sono valide,
se sia presente la maggioranza dei membri e sono prese a maggioranza
dei voti. In caso di parità, decide il voto del Presidente.
Coloro che partecipano alle riunioni hanno l’obbligo del segreto
d’ufficio in merito allo svolgimento dei lavori consiliari.
Art. 24) Il Consiglio
è investito di tutti i più ampi poteri per
l’amministrazione dell’Associazione, fatta eccezione di
quegli oggetti che il presente Statuto riserva all’Assemblea. In
particolare il Consiglio:
- Decide
sulle domande di ammissione a socio dell’Associazione e sulle
sospensioni o radiazioni dei soci, propone le quote di iscrizione e le
quote per ogni categoria di socio;
- Elegge fra i propri membri:
- Il Presidente dell’Associazione;
- Il Vicepresidente, attribuendogli il compito di sostituire il Presidente in caso di impedimento sia temporaneo che definitivo;
- I responsabili delle varie attività;
- L’Amministratore o il Segretario dell’Associazione;
- Provvede
al normale andamento dell’Associazione, alla conservazione dei
beni in locazione, all’amministrazione ed alla gestione delle
attrezzature sociali, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari
ed opportuni;
- Assume personale e collaboratori, fissandone le retribuzioni ed i compensi, adottando ogni opportuno provvedimento disciplinare;
- Emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento dell’Associazione;
- Compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea ordinaria;
- Stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti l’attività sociale.
Le cariche di cui al punto possono essere cumulabili ad una singola persona.
Art. 25) Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far
pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale. Esso deve
essere riunito almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario. Il Presidente è tenuto a
convocare il Consiglio per richiesta tramite e-mail da parte della
maggioranza dei Consiglieri.
Art. 26) Tutti i
Consiglieri dovranno, all’atto della loro nomina sottoscrivere e
surrogarsi in proprio in tutti gli obblighi assunti verso terzi, per
conto dell’Associazione dai Consiglieri uscenti sino
all’estinzione degli obblighi stessi.
Capo 3-Il Presidente
Art. 27) Il Presidente
dell’Associazione ha la rappresentanza legale della
società, è responsabile del suo funzionamento e
dell’amministrazione. Nell’esercizio delle suddette
funzioni il Presidente compie atti autonomi di estrema urgenza,
avvalendosi eventualmente anche di persone di sua fiducia delle quali
resta in ogni modo responsabile, con l’obbligo di riferirne al
Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Associazione, inoltre,
quale primo componente degli organi collegiali di cui fa parte,
sovrintende al loro funzionamento, provvede alla loro convocazione, ne
fissa l’ordine del giorno e vigila affinché le
deliberazioni di tali organi siano eseguite.
Capo 4-Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Art. 28) Oltre alla tenuta
regolare dei libri sociali ( Assemblea,Consiglio Direttivo, Soci) deve
essere assicurata una sostanziale pubblicità degli atti relativi
all’attività dell’ Associazione, con particolare
riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali,
conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione
dei soci per la consultazion: chi desidera copia dei documenti
dovrà farsi carico delle relative spese.
TITOLO IV
Scioglimento, disposizioni generali e finali
Art. 29)
L’Associazione potrà essere sciolta con deliberazione
dell’Assemblea straordinaria che adotterà le disposizioni
relative alla liquidazione del fondo comune e nominerà i
Liquidatori. Il netto risultante dalla liquidazione sarà
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art. 30) Il presente
Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi
momento, purché le varianti, le aggiunte e le modifiche siano
sottoposte ed approvate a maggioranza semplice dall’Assemblea dei
soci appositamente convocata.
Art. 31) Per tutto quanto
non contemplato dal presente Statuto o dai Regolamenti interni valgono
le norme di legge ed il buon senso e la fede di tutti gli associati e
il regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo vigente.