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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL FARO DELLA VITA(FDV)


TITOLO I
Denominazione, Sede, Scopo, Durata

Art. 1) E' costituita con sede legale in Mestre (Ve) , Via Torre Belfredo n.122 l'Associazione denominata "Ilfarodellavita", e più brevemente FDV.
La sede operativa risulterà invece collocata presso un sito Web, all'uopo istituito o già esistente.

Art. 2) Ilfarodellavita è un'associazione che tende al raggiungimento del benessere mentale e fisico dei suoi associati.
E' una associazione non commerciale e senza finalità di lucro.
Lo sviluppo della Associazione Ilfarodellavita è strettamente correlato all’uso di strumenti informatici da parte dei suoi associati.
E' senza scopo di lucro, a carattere volontario, democratico ed unitario, senza discriminazioni di tipo politico, religioso, o di razza, ha per scopo quello di migliorare le condizioni di vita e più specificatamente:

Art. 3) L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 30.


TITOLO II
Soci


Art. 4) Il numero dei soci dell’Associazione Ilfarodellavita è illimitato.

Art. 5) All’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e/o stranieri di ambo i sessi, purché risultino di buona condotta morale e civile, interessati a collaborare per il raggiungimento degli scopi che l’Associazione si propone.

Art. 6) I soci sono suddivisi in quattro categorie:

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, indipendentemente dalla quota versata.
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto alle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Vige il principio del voto singolo di cui all’art. 2532 del Codice Civile.La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. E’ esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7) L’ammissione a socio è soggetta alle seguenti norme:

Art. 8) La qualifica di socio cessa per le seguenti cause:
  1. Dimissioni che debbono essere notificate al Consiglio Direttivo dell’Associazione a mezzo e-mail.
  2. Morosità nel pagamento della quota sociale. In questo periodo di tempo il socio non fa parte a nessun titolo dell’Associazione. I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi in base alla decisione del Consiglio.
  3. Radiazione dall’albo dei soci. Questa misura disciplinare è applicata per gravi mancanze a giudizio del Consiglio e a maggioranza dei quattro quinti dei membri. Il provvedimento relativo sarà comunicato al socio mediante e-mail inviata dal Presidente.I soci radiati potranno ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra contro il provvedimento, chiedendo al Consiglio la convocazione di un’assemblea straordinaria. Il giudizio dell’Assemblea è inappellabile. Nel periodo che intercorre tra la data di presentazione del ricorso e la deliberazione dell’Assemblea, il socio mantiene ogni diritto all’interno dell’Associazione.
  4. Il Consiglio potrà applicare ai soci che si rendessero colpevoli di infrazione al decoro, alle clausole dello Statuto o ai Regolamenti stabiliti dal Consiglio stesso, sia l’ammonizione sia la sospensione dei diritti dei soci per quel periodo di tempo che riterrà opportuno. 
  5. Per mancato rinnovo della tessera sociale alla scadenza fissata annualmente dal Direttivo.

TITOLO III

Fondo comune


Art. 9) Il fondo comune è indivisibile ed è costituito:

Art. 10) L’ammontare della quota annuale relativa ai soci, è stabilito dal Consiglio Direttivo ogni esercizio finanziario.

Art. 11) È obbligatorio redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; una volta approvato il rendiconto dovrà essere pubblicato nel sito Web ove ha è ubicata la sede operativa della associazione, per poter essere consultato da chiunque appartenente l’associazione.

Art. 12) L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 13) È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


TITOLO IV

Organi sociali


Art. 14) Gli organi sociali dell’Associazione sono:
  1. IL’Assemblea generale dei soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
Vige il principio della libera eleggibilità degli organi amministrativi.

Capo 1-Assemblea

Art. 15) L’Assemblea è l’organo sovrano che regolarmente costituito rappresenta tutti gli associati o partecipanti e le deliberazioni da esso adottate in conformità allo Statuto che vincolano tutti gli assenti o dissenzienti. L’Assemblea può essere convocata sia in sede ordinaria sia straordinaria.
Luogo dell’Assemblea è una apposito spazio Web all’uopo predisposto, e che dovrà essere comunicato nella pagina Web riservata alle assemblee .

Art.16) L’Assemblea è convocata dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo a ciò autorizzato dal Presidente.
Essa si tiene in sede ordinaria almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/5 degli associati per:
Si tiene in sede straordinaria, oltre che per i casi previsti dal presente Statuto, per eventuali modifiche allo Statuto sociale e per lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 17) Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria dovranno essere pubblicati, con il relativo ordine del giorno, nell’apposita pagina Web presso la Sede operativa, almeno cinque giorni prima della data fissata dal Consiglio Direttivo. Le delibere assembleari dovranno essere pubblicate nella pagina specifica del sito Web della sede operativa..

Art. 18) Possono intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con le quote sociali.
Ogni socio ha diritto ad un voto in base all’art. 2532 del Codice Civile e può farsi rappresentare per delega inviata via e-mail da un altro socio. Nessun socio può avere più di due deleghe. La qualifica di socio non è cedibile.

Art. 19) L’Assemblea ordinaria in prima convocazione, è validamente costituita qualora siano presenti i due terzi dei soci in regola con le quote sociali. Qualora ciò non avvenisse, l’Assemblea dovrà essere nuovamente convocata.
Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea potrà essere già fissata la seconda convocazione con l’intervallo di almeno un’ora. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 20) L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno i due terzi dei soci e in seconda convocazione con l’intervento di almeno un terzo dei soci e delibera sempre a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 21) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo più anziano. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due scrutatori scegliendoli tra i soci presenti. Di ogni Assemblea si dovrà riportare il verbale su apposita pagina del sito Web.

Art. 22) Le proposte che i soci intendono portare all’ordine del giorno dell’Assemblea generale ordinaria debbono essere presentate via e-mail al Consiglio Direttivo almeno il giorno precedente la data di svolgimento dell’Assemblea stessa.

Capo 2-Consiglio Direttivo

Art. 23) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri scelti tra i soci ordinari. Il Consiglio rimane in carica dieci anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Le deliberazioni del Consiglio sono valide, se sia presente la maggioranza dei membri e sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, decide il voto del Presidente. Coloro che partecipano alle riunioni hanno l’obbligo del segreto d’ufficio in merito allo svolgimento dei lavori consiliari.

Art. 24) Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione dell’Associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all’Assemblea. In particolare il Consiglio:

  1. Il Presidente dell’Associazione;
  2. Il Vicepresidente, attribuendogli il compito di sostituire il Presidente in caso di impedimento sia temporaneo che definitivo;
  3. I responsabili delle varie attività;
  4. L’Amministratore o il Segretario dell’Associazione;
Le cariche di cui al punto  possono essere cumulabili ad una singola persona.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale. Esso deve essere riunito almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio per richiesta tramite e-mail da parte della maggioranza dei Consiglieri.

Art. 26) Tutti i Consiglieri dovranno, all’atto della loro nomina sottoscrivere e surrogarsi in proprio in tutti gli obblighi assunti verso terzi, per conto dell’Associazione dai Consiglieri uscenti sino all’estinzione degli obblighi stessi.

Capo 3-Il Presidente

Art. 27) Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale della società, è responsabile del suo funzionamento e dell’amministrazione. Nell’esercizio delle suddette funzioni il Presidente compie atti autonomi di estrema urgenza, avvalendosi eventualmente anche di persone di sua fiducia delle quali resta in ogni modo responsabile, con l’obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Associazione, inoltre, quale primo componente degli organi collegiali di cui fa parte, sovrintende al loro funzionamento, provvede alla loro convocazione, ne fissa l’ordine del giorno e vigila affinché le deliberazioni di tali organi siano eseguite.

Capo 4-Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 28) Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali ( Assemblea,Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità degli atti relativi all’attività dell’ Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazion: chi desidera copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.


TITOLO IV

Scioglimento, disposizioni generali e finali


Art. 29) L’Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria che adotterà le disposizioni relative alla liquidazione del fondo comune e nominerà i Liquidatori. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30) Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte e le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza semplice dall’Assemblea dei soci appositamente convocata.

Art. 31) Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai Regolamenti interni valgono le norme di legge ed il buon senso e la fede di tutti gli associati e il regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo vigente.